Legge 30 dicembre 1971 numero 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri TITOLO I Norme protettive 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici, comprese le apprendiste [1] , che prestano la loro opera alle dipendenzedi privati datori di lavoro, nonché alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamentoautonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli altri enti pubblici e dalle società cooperative,anche se socie di queste ultime. Alle lavoratrici a domicilio [2] si applicano le norme del presente titolo dicui agli articoli 2, 4, 6 e 9. Alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari [3] si applicano lenorme del presente titolo di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9. Sonofatte salve, in ogni caso, le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti, e da ognialtra disposizione [4] . 2. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gestazione fino altermine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4 della presente legge, nonché finoal compimento di un anno di età del bambino. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio,e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristinodel rapporto di lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea certificazionedalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso: a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro [5] ; b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzionedel rapporto di lavoro per la scadenza del termine. [6] Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale,di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni [7] ,le quali siano licenziate a norma della lettera b) del terzo comma del presente articolo, hanno diritto, per tutto ilperiodo in cui opera il divieto di licenziamento [8] , alla ripresa dell'attività lavorativastagionale e, sempre che non si trovino in periodo di astensione obbligatoria dal lavoro [9] , allaprecedenza nelle riassunzioni. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non puòessere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essaè addetta, sempre che il reparto stesso abbia autonomia funzionale. 3. E' vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi,faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. In attesadella pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge [10] , i lavori pericolosi, faticosied insalubri restano determinati dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n.568. [11] Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni [12] per il periodo per il quale èprevisto il divieto di cui al comma precedente. Le lavoratrici saranno, altresì, spostate ad altre mansioni durante la gestazione e finoa sette mesi dopo il parto nei casi in cui l'ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientalisono pregiudizievoli alla salute della donna. Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzionecorrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica [13] originale. Si applicano le normedi cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 [14] , qualora le lavoratricivengano adibite a mansioni equivalenti o superiori. [15] 4. E' vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta ela data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto. L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipataa tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzatostato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decretidal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali. 5. L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizionedal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a) del precedentearticolo, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dall'ispettorato stesso, per i seguentimotivi: a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presumepossano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute delladonna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto delprecedente articolo 3. 6. I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli articoli 4 e 5 della presentelegge devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi allatredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie. 7. La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoriadi cui alla lettera c) dell'articolo 4 della presente legge, per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino,di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto. La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambinodi età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati nell'anzianità di servizio,esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. 8. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non possonoessere godute contemporaneamente ai periodi di astensione obbligatoria dal lavoro di cui agli articoli 4 e 5, nonchéa quelli di assenza facoltativa di cui all'articolo 7 della presente legge. 9. Alle lavoratrici spetta l'assistenza di parto da parte dell'istituto presso il quale sonoassicurate per il trattamento di malattia, anche quando sia stato interrotto il rapporto di lavoro, purchéla gravidanza abbia avuto inizio quando tale rapporto era ancora sussistente. Alle lavoratrici spetta, altresì, l'assistenza ospedaliera anche nei casi di parto normalenelle forme e con le modalità previste dalle norme vigenti. Le lavoratrici gestanti possono sottoporsi a visite sanitarie periodiche gratuite a cura dell'istitutopresso il quale sono assicurate. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle familiari dei lavoratori aventidiritto all'assistenza sanitaria. 10. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vitadel bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orariogiornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono consideratiore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donnaad uscire dall'azienda. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in tal caso non comportano il diritto ad usciredall'azienda, quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, istituitidal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro. I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653 [16] ,sulla tutela del lavoro delle donne. 11. In sostituzione delle lavoratrici assenti dal lavoro, in virtù delle disposizionidella presente legge, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato in conformità al disposto dell'articolo1, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230 [17] , sulla disciplina del contratto dilavoro a tempo determinato e con l'osservanza delle norme della legge stessa. 12. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto,a norma del precedente articolo 2, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il casodi licenziamento. [18] TITOLO II Trattamento economico 13. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici di cui all'articolo 1,comprese le lavoratrici a domicilio e le addette ai servizi domestici e familiari, salvo quanto previsto dal successivocomma. Alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni,dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici si applica il trattamento economico previsto dai relativiordinamenti salve le disposizioni di maggior favore risultanti dalla presente legge. 14. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presentelegge, al fine di consentire nel periodo immediatamente precedente e seguente il parto, l'astensione delle lavoratricimezzadre e colone [19] dal lavoro dei campi e la buona coltivazione del fondo, il mezzadroe il concedente [20] , nei casi di provata necessità, sono tenuti a concordare l'assunzionedi una unità lavorativa, la cui spesa sarà ripartita a meta tra mezzadro e concedente. A partire dalla stessa data, alle lavoratrici mezzadre e colone spetta, per tutto il periododi astensione obbligatoria precedente e successivo al parto previsto per le salariate e braccianti agricole, unaindennità giornaliera, che verrà erogata dall'INAM [21] in misura pari all'80 per cento delreddito medio giornaliero colonico. Tale reddito viene stabilito, in via presuntiva, per ogni due anni, con decretodel Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria; per la primaapplicazione della presente legge tale reddito è fissato in lire 1.300 giornaliere. Trova applicazione anche nei confronti delle colone e mezzadre la norma di cui all'articolo 9della presente legge. 15. Le lavoratrici hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all'80 per cento dellaretribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presentelegge. Tale indennità e comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia . A partire dal 1° gennaio 1973, le lavoratrici, escluse quelle a domicilio e quelle addetteai servizi domestici e familiari hanno diritto, altresì, ad una indennità giornaliera pari al 30per cento della retribuzione per tutto il periodo di assenza facoltativa dal lavoro prevista dal primo comma dell'articolo7 della presente legge. Le indennità di cui ai commi precedenti sono corrisposte con gli stessi criteri previstiper la erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore dimalattia presso il quale la lavoratrice è assicurata e non sono subordinate a particolari requisiti contributivio di anzianità assicurativa. 16. Agli effetti della determinazione della misura delle indennità previste nell'articoloprecedente, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera percepita nel periodo di pagaquadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensioneobbligatoria dal lavoro per maternità. Al suddetto importo va aggiunto, eccezion fatta per l'indennità di cui al secondo commadell'articolo precedente, il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altripremi o mensilità eventualmente erogati alla lavoratrice [22] . Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effettidella determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornalieras'intende: a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario,l'orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontarecomplessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavoratio comunque retribuiti; b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragionidi carattere personale della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previstodal contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumentipercepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicandoil quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito di una settimana, un orario di lavoroidentico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario giornalieroè quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite; c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degliemolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti,risultanti dal periodo stesso. Nei confronti delle impiegate, per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importoche si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corsodel quale ha avuto inizio l'astensione. 17. L'indennità di cui al primo comma dell'art. 15 è corrisposta anche nei casidi risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 2, lettera b) e c), che si verifichino durante i periodidi interdizione dal lavoro previsti dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dallavoro, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennitàgiornaliera di maternità di cui al primo comma dell'articolo 15 purché tra l'inizio della sospensione,dall'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni. Ai finidel computo dei predetti 60 giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro,accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali. Qualora l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzionedel rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio della astensione obbligatoria, disoccupata e in godimentodell'indennità di disoccupazione, essa ha diritto all'indennità giornali era di maternitàanziché all'indennità ordinaria di disoccupazione. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel precedente comma ma che non èin godimento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazionialle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennitàgiornaliera di maternità, purché al momento dell'astensione obbligatoria dal lavoro non siano trascorsipiù di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddettoperiodo, risultino a suo favore ai fini dell'assicurazione di malattia 26 contributi settimanali. La lavoratrice che, nel caso di astensione obbligatoria dal lavoro iniziata dopo 60 giorni dalladata di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio dell'astensione obbligatoria, sospesa e in godimento del trattamentodi integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento,all'indennità giornaliera di maternità. 18. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4 della presentelegge, spetta alle lavoratrici a domicilio, a carico dell'INAM, l'indennità giornaliera di cui al precedentearticolo 15 in misura pari all'80 per cento del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provinciaper i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria. Qualora, per l'assenza nella stessa provincia di industrie similari che occupano lavoratori interni,non possa farsi riferimento al salario contrattuale provinciale di cui al comma precedente, si farà riferimentoalla media dei salari contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria nella regione, e, qualora ancheciò non fosse possibile, si farà riferimento alla media dei salari provinciali vigenti nella stessaindustria nel territorio nazionale. Per i settori di lavoro, a domicilio per i quali non esistono corrispondenti industrie che occupanolavoratori interni, con apposito decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazionisindacali interessate, si prenderà a riferimento il salario medio contrattuale giornaliero vigente nellaprovincia per i lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria che presenta maggiori caratteri di affinità. La corresponsione dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo èsubordinata alla condizione che, all'inizio della astensione obbligatoria, la lavoratrice riconsegni al committentetutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato. 19. Per le lavoratrici addette ai servizi domestici familiari, l'indennità di maternitàdi cui all'articolo 15 ed il relativo finanziamento sono regolati secondo le modalità e le norme stabilite dal decreto delegato emanato ai sensi dell'articolo 35, letterad), della legge 30 aprile 1969, n. 153 [23] . Fino al momento in cui entreranno in vigore le norme del decreto delegato indicato nel commaprecedente, continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo III della legge 26 agosto 1950, n. 860, relative alle lavoratrici domestiche [24] . 20. L'interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica, esclusa quella procurata, èconsiderata a tutti gli effetti come malattia, salvo quanto disposto dall'articolo 12 del D.P.R. 25 maggio 1953, n. 568 [25] . 21. Per la copertura degli oneri derivanti dalle norme di cui ai titoli primo e secondo dellapresente legge, di competenza degli enti che gestiscono l'assicurazione contro le malattie, è dovuto daidatori di lavoro agli enti predetti un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguentimisure: a) dello 0,53 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria; b) dello 0,31 per cento sulla retribuzione per il settore del commercio; c) dello 0,20 per cento sulla retribuzione per il settore del credito, assicurazione e servizitributari appaltati; d) di lire 2,43 per ogni giornata di uomo e di lire 1,95 per ogni giornata di donna o ragazzoper i salariati fissi; di lire 2,95 per ogni giornata di uomo e di lire 2,32 per ogni giornata di donna o ragazzoper i giornalieri di campagna e compartecipanti per il settore dell'agricoltura. Il contributo è dovuto per ogni giornata di lavoro accertata ai fini dei contributi unificatiin agricoltura di cui al decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 [26] , e successive modificazioni, ed èriscosso unitamente ai contributi predetti. A partire dal 1° gennaio 1973 è dovuto all'Istituto nazionale per l'assicurazionecontro le malattie un contributo annuo di lire 25.000 milioni da parte della Cassa unica assegni familiari. Per gli apprendisti è dovuto un contributo di lire 32 settimanali. Per i lavoratori a domicilio tradizionali è dovuto un contributo di lire 120 settimanali. Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "GiovanniAmendola" è dovuto un contributo pari allo 0,15 per cento della retribuzione. Per i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dellospettacolo è dovuto un contributo pari allo 0,53 per cento della retribuzione. Per i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricolturaè dovuto un contributo pari allo 0,50 per cento della retribuzione. Per i lavoratori iscritti alle Casse di soccorso di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, numero 148 [27] , esuccessive modificazioni, è dovuto un contributo pari allo 0,53 per cento della retribuzione. Tale contributonon è dovuto per il personale addetto alle autolinee extraurbane in concessione iscritto alle Casse di soccorsoistituite per effetto dellalegge 22 settembre 1960, n. 1054 [28] , per le qualiil contributo previsto a carico dei datori di lavoro dall'articolo 2, n. 2), dei rispettivi statuti è comprensivodell'onere derivante dalla erogazione del trattamento economico per le lavoratrici madri. Le eventuali eccedenze fra il gettito dei contributi e le prestazioni erogate saranno devolute,nell'ambito di ciascun istituto, ente o cassa, all'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Riguardo al versamentodel contributo di cui al presente articolo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerneil contributo medesimo, si applicano le norme relative ai contributi per l'assicurazione obbligatoria contro lemalattie. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenzasociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dalla presente legge puòessere modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni. 22. L'assicurazione di maternità per le lavoratrici a domicilio tradizionali e per leaddette ai servizi domestici familiari, gestita dall'INPS, è trasferita con i relativi avanzi di gestioneall'INAM. TITOLO III Corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e allelavoratrici esercenti attività commerciale 23. Alle coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti attività commerciale di cui rispettivamentealle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 29 dicembre 1956, n. 1533, e 27 novembre 1960, n. 1397 [29] , è corrisposto, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico, un assegno, una voltatanto, di lire 50.000. 24. L'assegno di cui il precedente articolo è, rispettivamente, corrisposto in un'unicasoluzione dalle Casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti, dalle Casse mutue provinciali di malattiaper gli artigiani e dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali competentiper territorio, a seguito di apposita domanda in carta libera da presentarsi, a cura dell'interessata, entro novantagiorni successivi al parto o all'aborto. Alla domanda dovrà essere allegato, in caso di parto, il certificatodi nascita o il certificato di assistenza al parto di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128 [30] ; in casodi aborto un certificato medico attestante il mese di gravidanza alla data dell'aborto. 25. Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 23 si provvede: a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 4.000 milioni; b) con un contributo annuo di lire 250 a carico dei titolari di aziende diretto-coltivatrici,per unità iscritta alle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti; di lire 200 a carico dei titolari di imprese artigiane, per unità iscritta alle Cassemutue di malattia per gli artigiani; di lire 500, 1.000, 1.500, 2.000 e 2.500 a carico degli esercenti attività commerciale,titolari di imprese, appartenenti rispettivamente alla prima, seconda, terza quarta e quinta classe di reddito di cui all'articolo38, primo comma, lettera c), della legge 27 novembre 1960, n. 1397 [31] . Il contributo dello Stato di cui al precedente comma è corrisposto: a) per lire 1.700 milioni alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatoridiretti, che provvederà a ripartirlo tra le Casse mutue comunali in proporzione agli oneri da ciascuna diesse sostenuti; b) per lire 950 milioni alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani,che provvederà a ripartirlo tra le Casse mutue provinciali in proporzione agli oneri da ciascuna di essesostenuti; c) per lire 1.350 milioni alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercentiattività commerciale, che provvederà a ripartirlo tra le casse mutue provinciali in proporzione deglioneri da ciascuna di esse sostenuti. 26. All'onere derivante allo Stato dall'applicazione del precedente articolo 25 si provvede,per l'anno finanziario 1972, mediante riduzione, per lire 2.000 milioni, del Fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesadel Ministero del tesoro per l'anno medesimo [32] . Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrentivariazioni di bilancio. 27. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano a tutti gli eventi verificatisi dal1° luglio 1972. TITOLO IV Disposizioni varie, vigilanza e penalità 28. Prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, letteraa), della presente legge le lavoratrici di cui all'articolo 1 della presente legge dovranno consegnare al datoredi lavoro e all'istituto erogatore delle indennità giornaliere di maternità il certificato medicoindicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore diprevisione. 29. Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione della presente legge sono esenti da ogniimposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura. 30. La vigilanza sulla presente legge è demandata al Ministero del lavoro e della previdenzasociale che la esercita attraverso l'ispettorato del lavoro. Al rilascio dei certificati medici di cui alla presente legge sono abilitati gli ufficiali sanitari,i medici condotti, i medici dell'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamentodi maternità, salvo quanto previsto dai commi successivi. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al precedente comma, ildatore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternitàhanno facoltà di accettare i certificati stessi ovvero, di richiederne la regolarizzazione alla lavoratriceinteressata.I medici dell'ispettorato del lavoro hanno facoltà di controllo. Il certificato medico attestante la malattia del bambino, di cui al secondo comma dell'articolo7 della presente legge, può essere redatto da un medico di libera scelta della lavoratrice. L'astensione dal lavoro di cui all'articolo 5, lettera a), della presente legge è dispostadall'ispettorato del lavoro in base ad accertamento medico, per il quale l'ispettorato del lavoro ha facoltàdi delegare gli ufficiali sanitari o di avvalersi dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali competentio di enti pubblici e di istituti specializzati di diritto pubblico. In ogni caso il provvedimento dovràessere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.L'astensione dal lavoro di cuialle lettere b) e c) dell'articolo 5 della presente legge è disposta dall'ispettorato del lavoro, oltrechésu istanza della lavoratrice, anche di propria iniziativa, qualora nel corso della propria attività di vigilanzaconstati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.Parimenti, lo spostamento delle lavoratriciad altre mansioni, di cui al terzo comma dell'articolo 3 della presente legge, è disposto dall'ispettoratodel lavoro sia di propria iniziativa, sia su istanza della lavoratrice. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 dellapresente legge, l'anticipazione dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui al secondo comma dell'articolo sopracitatoè disposta dall'ispettorato del lavoro.I provvedimenti dell'ispettorato del lavoro in ordine a quanto previstodai commi sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo sono definitivi. 31. 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, primo, secondo e terzo comma,4 e 5 è punita con l'arresto fino a sei mesi. 2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 è punita con la sanzioneamministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. 3. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 10 e il rifiuto, l'opposizione ol'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'art. 7 della presente legge sono puniti conla sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.4. L'autorità competente a ricevereil rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzioneè l'ispettorato del lavoro. 32. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,entro 90 giorni, saranno emanate norme regolamentari per l'applicazione della presente legge [33] . 33. Sono abrogate le disposizioni della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica edeconomica delle lavoratrici madri e successive modificazioni in contrasto con le norme della presente legge. 34. Le disposizioni contenute negli articoli 11, 12 e 13 della legge 26 agosto 1950, n. 860 [34] ,continuano ad applicarsi in via transitoria ai datori di lavoro che, ai sensi della legge stessa, abbiano istituitocamere di allattamento o asili nido aziendali funzionanti alla data del 15 dicembre 1971.L'ispettorato del lavoro,sentite le organizzazioni sindacali aziendali, può autorizzare la chiusura delle camere di allattamentoe degli asili nido aziendali di cui al precedente comma in relazione alle effettive esigenze delle lavoratricioccupate nell'azienda ed all'attuazione del piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con ilconcorso dello Stato.35. La presente legge entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficialesalvo le diverse decorrenze fissate dagli articoli precedenti e salvo quanto previsto dal successivo comma. Alle lavoratrici che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono assenti dallavoro ai sensi dell'articolo 5, lettera a), della legge 26 agosto 1950, n. 860 [35] , si continuaad applicare la norma citata fino all'esaurimento del periodo di cui alla lettera stessa.