TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Articolo 1 - (Oggetto e finalità) La Regione, in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego e le politiche formative e del lavoro, disciplina l'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di mercato del lavoro. La Regione, nell’elaborazione delle politiche di sviluppo dell’economia ligure, anche al fine di valorizzare la qualità del lavoro e la crescita delle professionalità, promuove, programma e coordina le iniziative volte a incrementare l'occupazione, ad incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro ed a favorire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. La Regione, per il raggiungimento della finalità della presente legge, promuove l’intesa con le istituzioni locali e con quelle scolastiche ed universitarie, favorisce la concertazione con le parti sociali, nonché il contributo dei soggetti privati e garantisce la parità tra uomini e donne nell’accesso alle opportunità di lavoro. La Regione, anche avvalendosi dell’Ente strumentale di cui all’art. 10, promuove la realizzazione di un sistema integrato di servizi che comprenda unitariamente informazione e analisi del mercato, orientamento, formazione professionale, incentivi occupazionali, collocamento, con particolare riguardo alle fasce deboli, e che abbia come propria sede le strutture delle Province denominate "Centri per l'impiego" ai quali porteranno il loro apporto i Comuni interessati. Coerentemente con i principi di cui alla legge 7 agosto 1990 n.241 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed alla legge 15 maggio 1997 n.127 (misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e di procedimenti di decisione e di controllo), la Regione favorisce la semplificazione dell’attività amministrativa, la razionalizzazione degli strumenti di intervento ed il coordinamento della normativa in materia di politiche formative e del lavoro. La Regione tutela i diritti degli utenti e favorisce l’accesso alle informazioni ed ai servizi, garantendo la trasparenza amministrativa e la partecipazione dei soggetti interessati. TITOLO II - INTERVENTI REGIONALI ED ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI Articolo 2 - (Competenze regionali) La Regione esercita funzioni di promozione, programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di servizi per l'impiego, di politiche formative e del lavoro, garantisce il raccordo con il sistema scolastico ed universitario e realizza in particolare: la promozione occupazionale con particolare riguardo al lavoro per le fasce deboli; il sistema di informazione e orientamento professionale;l'osservatorio sul mercato del lavoro; il sistema informativo regionale integrato per l'occupazione; interventi di innovazione e sperimentazione; l'assistenza tecnica e il monitoraggio. Alla Regione competono, inoltre, le funzioni ed i compiti in materia di politiche attive del lavoro, di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 469/1997 nonché la funzione di raccordo con gli organismi nazionali e dell’Unione Europea. Articolo 3 - (Indirizzi per le politiche del lavoro) Nell’ambito del programma triennale delle politiche attive del lavoro di cui all’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1993, n.52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, sono contenuti gli indirizzi programmatici per il sistema integrato dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro. Gli indirizzi sono relativi agli obiettivi, alle priorità ed alle linee di intervento, al quadro dei fabbisogni delle risorse finanziarie, nonché ai criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati. Articolo 4 - (Competenze Provinciali) Sono attribuite alle Province: le funzioni ed i compiti di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 469/1997 in materia di collocamento; la gestione e l’erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui alla lettera a); la gestione e l’erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti in materia di politica attiva del lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 469/1997. Le Province, presso i Centri per l'impiego, erogano servizi e attuano interventi integrati con le attività formative, orientative, di informazione e di promozione occupazionale, svolte ai sensi della l.r. 52/1993 e della legge regionale 14 agosto 1995 n.41 (disposizioni in materia di promozione occupazionale) e loro successive integrazioni e modificazioni. Le funzioni attribuite sono esercitate nel rispetto del programma triennale delle politiche attive del lavoro di cui all’articolo 4 della l.r. 52/1993 e degli atti di coordinamento e di indirizzo della Regione. Con effetto dalla costituzione delle Commissioni tripartite permanenti di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 469/1997, sono trasferite alle Province le funzioni di competenza della Commissione regionale per l’impiego, che non richiedono unitario esercizio a livello regionale, individuate in apposito elenco approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale di concertazione di cui all’articolo 6, e pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Liguria. Le funzioni di cui al comma 4 sono esercitate, di norma, tramite le Commissioni tripartite permanenti, istituite dalle Province ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 469/1997. Articolo 5 - (Potere sostitutivo) Nei casi di mancata individuazione dei Centri per l'impiego di cui all’articolo 16 nonché di inerzia od inosservanza delle direttive regionali, delle norme di cui al decreto legislativo 469/1997 o di cui alla presente legge, la Regione, sentito il Comitato istituzionale regionale di cui all’articolo 8, diffida la Provincia a provvedere entro un termine non inferiore a trenta giorni. Nel caso di persistente inadempienza la Regione assegna un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, decorso inutilmente il quale, sentito l’ente inadempiente, nomina un Commissario ad acta. TITOLO III - ORGANISMI REGIONALI Articolo 6 - (Commissione regionale di concertazione) E’ istituita, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 469/1997, la Commissione regionale di concertazione, di seguito denominata "Commissione", quale sede di progettazione, proposta, valutazione e verifica riguardo ai servizi per l'impiego, alle politiche formative e del lavoro di competenza regionale. La Commissione è presieduta dall’Assessore regionale alle politiche attive del lavoro o da un suo delegato ed è composta da: sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale o loro supplenti, che possono intervenire solo in caso di assenza dei titolari;sei rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale o loro supplenti, che possono intervenire solo in caso di assenza dei titolari; i Presidenti delle Amministrazioni Provinciali o gli Assessori competenti da loro delegati;un rappresentante dei Comuni designato dall’A.N.C.I. regionale; il consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n.125 (azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);il direttore generale del dipartimento regionale competente in materia. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni. Le designazioni dei componenti debbono essere effettuate dalle singole organizzazioni entro trenta giorni dalla richiesta. La mancata designazione di alcuni componenti, non impedisce la costituzione della Commissione, urché le designazioni pervenute siano pari alla maggioranza assoluta dei componenti. Il Direttore generale dell’Agenzia Liguria Lavoro di cui all'articolo 10 partecipa alle riunioni della Commissione senza diritto di voto. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale di livello non inferiore al settimo. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati a partecipare esperti e rappresentanti di enti e associazioni interessati a vario titolo alle materia oggetto della presente legge. La Commissione adotta un proprio regolamento, prevedendo la possibilità di costituire sottocommissioni, cui sia assicurata la pariteticità delle rappresentanze di cui al comma 2 lettere a) e b). Articolo 7 - (Funzioni della Commissione) La Commissione esercita le funzioni e le competenze già appartenenti alla Commissione regionale per l’impiego, con esclusione di quelle trasferite alle Province ai sensi dell’articolo 4 comma 4. La Commissione formula inoltre pareri sul programma triennale delle politiche attive del lavoro di cui all’articolo 4 della l.r. 52/1993 e sui suoi aggiornamenti; esprime, altresì, sul programma annuale dell’Agenzia "Liguria Lavoro". Articolo 8 - (Comitato istituzionale regionale) Al fine di rendere effettiva, sul territorio, l’integrazione tra i servizi all’impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, è istituito, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 469/1997, un Comitato istituzionale regionale, di seguito denominato "Comitato". Il Comitato è presieduto dall’Assessore regionale alle politiche attive del lavoro o da altro membro di Giunta delegato ed è composto da: i membri della Commissione indicati all’articolo 6 comma 2, lettere c) ed f); i 4 Sindaci dei Comuni, o loro delegati, designati dall’A.N.C.I. regionale; un Presidente delle Comunità Montane, o suo delegato, designato dall'Unione Nazionale Comunità Enti Montani (U.N.C.E.M.) regionale. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente regionale di livello non inferiore al settimo. Il Comitato disciplina le modalità del proprio funzionamento. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare il Dirigente della Direzione Regionale del Lavoro della Liguria, esperti e rappresentanti di enti o associazioni interessati a vario titolo alle materie oggetto della presente legge. Il Comitato esprime parere sugli indirizzi regionali e Provinciali in materia di servizi per l'impiego, di politiche formative e del lavoro ed esercita, altresì, funzione propositiva nei confronti della Giunta regionale e delle Amministrazioni Provinciali in ordine allo sviluppo dell’integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche formative e su progetti specifici rivolti all’incremento dell’occupazione. Articolo 9 - (Conferenza regionale per le politiche del lavoro, della formazione e dell’istruzione) Al fine di concorrere a realizzare l’integrazione fra le politiche formative, del lavoro e dell’istruzione la Giunta Regionale indice di norma annualmente, Conferenze regionali a cui partecipano i soggetti sociali ed istituzionali attivi sul mercato del lavoro e nel campo dell’istruzione e della formazione. La Conferenza costituisce un momento di confronto ed esprime valutazioni, orientamenti e proposte in merito alle politiche regionali del lavoro, della formazione e dell’istruzione. TITOLO IV - AGENZIA LIGURIA LAVORO Articolo 10 - (Istituzione) E’ istituita l’Agenzia Liguria Lavoro, di seguito denominata "Agenzia", con sede in Genova, quale ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e organizzativa, assoggettata alle disposizioni di cui alla legge regionale 28 giugno 1994, n.28, (Disciplina degli enti strumentali della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni. La Regione realizza intese con le Province per definire ambiti e modalità di utilizzo dell’Agenzia, da parte delle Province stesse, relativamente ai compiti di cui all’articolo 11. Articolo 11 - (Compiti dell’Agenzia) programmazione dei servizi per l'impiego e del lavoro; qualificazione dei servizi per l'impiego e del lavoro nonché interventi di promozione delle attività e di documentazione; informazione ed orientamento professionale; osservatorio sul mercato del lavoro; sistema informativo del lavoro, studio e progettazione per lavori per fasce deboli; collegamento con la rete dell’agenzie con il livello delle agenzie nazionali; orientamento, formazione e inserimento lavorativo di categorie svantaggiate. La Giunta Regionale, sulla base dei criteri contenuti nel Programma triennale delle politiche attive del lavoro, sentita la Commissione, propone al Consiglio regionale per l’approvazione il programma annuale di attività dell'Agenzia e le eventuali successive integrazioni. La Giunta regionale, anche su proposta della Commissione, può realizzare, avvalendosi dell’Agenzia, iniziative e progetti diretti al raggiungimento delle finalità della presente legge. La Giunta regionale può, altresì, avvalersi dell’Agenzia per lo svolgimento di istruttorie di procedimenti concernenti le politiche formative e del lavoro, anche cofinanziate dai fondi provenienti dalla Unione europea. L'Agenzia esercita, nell’ambito delle intese di cui all’articolo 10, comma 2, previa convenzione con le Province, i compiti di consulenza e di assistenza tecnica nei confronti dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 16. L’Agenzia può svolgere ulteriori attività su richiesta di soggetti pubblici e privati, con oneri a carico dei richiedenti determinati in misura remunerativa rispetto al costo da sostenere. Tali attività devono essere contenute nel programma annuale di cui al comma 2. Articolo 12 - (Organi) Sono organi dell’Agenzia: il Direttore generale; il Revisore dei conti. Al revisore dei conti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del titolo III della l.r. 28/1994, in quanto compatibili. Articolo 13 - (Direttore generale dell’Agenzia) In deroga a quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 14 dicembre 1993, n.55 (norme in materia di nomine e di competenza della Regione) e successive modifiche ed integrazioni, il Direttore generale dell’Agenzia è nominato, a seguito di avviso pubblico, dalla Giunta regionale fra soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, o da documentate esperienze di lavoro. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dall’articolo 27 della l.r. 28/1994. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell’Agenzia, svolge funzioni di impulso dell’attività, adotta il regolamento organico del personale e quello per l’organizzazione ed il funzionamento dell’ente, nonché tutti gli atti occorrenti all’attività dello stesso, assumendone la diretta responsabilità, ferme restando le competenze della dirigenza dell’ente. In caso di assenza, impedimento, revoca o cessazione per qualunque causa, il direttore generale è sostituito temporaneamente da un dirigente apicale in servizio presso l’Agenzia. Nel caso di vacanza definitiva, la nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di vacanza. Articolo 14 - (Personale dell’Agenzia) La dotazione organica dell’Agenzia è determinata dalla Regione, verificati gli effettivi fabbisogni, sentito il direttore generale in merito ai profili professionali e previo confronto con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative entro la data prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 7 comma 1 del Decreto Legislativo 469/1997 per il trasferimento del personale. Al personale dell’Agenzia è attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico che compete al personale regionale. La Giunta regionale sulla base di criteri approvati con propri provvedimenti, può autorizzare l’Agenzia ad affidare incarichi con contratti a tempo determinato a soggetti esterni dotati di adeguata professionalità ed esperienza nonché a stipulare rapporti di collaborazione professionale per l’esecuzione di particolare progetti, studi o ricerche ai sensi della vigente normativa regionale. In fase di prima applicazione l’Agenzia si avvale di personale trasferito dalla Regione, tra cui quello proveniente dall’Agenzia dell’Impiego. Articolo 15 - (Mezzi finanziari e patrimoniali) 1. L’Agenzia dispone dei seguenti mezzi finanziari e patrimoniali: finanziamento ordinario della Regione per il funzionamento dell’ente e l’attuazione delle iniziative contemplate nel programma annuale; finanziamenti specifici per le attività di cui all’articolo 11 comma 3; contributi e liberalità da parte di soggetti pubblici e privati; proventi derivanti dalla prestazione di servizi; beni mobili trasferiti dalla Regione, destinati allo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 11. TITOLO V - SERVIZI PER IL LAVORO Articolo 16 - (Centri per l'impiego) Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, sentiti la Commissione di cui all’art. 6, il Comitato di cui all’art. 8 e la competente Commissione consiliare, a definire i criteri per la distribuzione territoriale delle strutture denominate "Centri per l'impiego", tenendo conto del limite minimo di abitanti previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 469/1997, fatte salve motivate esigenze socio geografiche. Le Province,sulla base dei criteri di cui al comma 1, sentita la Commissione, istituiscono i Centri per l'impiego dei rispettivi territori. Presso i Centri per l'impiego le Province erogano: i servizi relativi alle funzioni e ai compiti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 469/1997 in materia di collocamento; i servizi di orientamento, di informazione, di promozione e di consulenza anche per lo sviluppo di nuovi lavori e l’autoimpiego; i servizi rivolti alla promozione dell’inserimento lavorativo e di agevolazioni ed incentivi all’assunzione con particolare riferimento alle fasce deboli; i servizi rivolti alla promozione, alla consulenza e al supporto tecnico relativi alle attività di formazione professionale; i servizi rivolti all’analisi della domanda e dell’offerta di lavoro a livello Provinciale; gli altri servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 469/1997 in materia di politica attiva del lavoro. Le Province garantiscono il rispetto degli standard qualitativi definiti dalla Regione per i servizi per l’impiego nell’ambito del programma triennale delle politiche attive del lavoro di cui all’articolo 4 della l.r. 52/1993. Presso i Centri per l'impiego si possono svolgere interventi e servizi rivolti all’inserimento lavorativo gestiti da enti locali, sulla base di convenzioni con le Province. Gli Enti locali, in forma singola od associata, possono integrare sul proprio territorio compiti e funzioni dei Centri per l'impiego attraverso convenzioni con le Province. Sulla base delle indicazioni del programma triennale delle politiche attive del lavoro di cui all’articolo 4 della l r. 52/1993 le Province individuano i Centri per l'impiego presso i quali vengono svolti particolari attività e servizi specialistici. Le Province possono organizzare l’erogazione di servizi informativi di base in modo diffuso sul territorio anche mediante convenzioni con gli enti locali e con soggetti pubblici e privati. Articolo 17 - (Criteri e modalità di organizzazione dei servizi) L’organizzazione e gestione dei servizi dei Centri per l'impiego è orientata alla piena soddisfazione dei bisogni della collettività regionale, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, ed è ispirata ai seguenti criteri : qualificarele risorse umane; favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. Al fine di fare fronte a specifiche esigenze locali e di migliorare la qualità dei servizi all’utenza, le Province possono stipulare convenzioni con gli enti locali, con le organizzazioni professionali, sindacali e imprenditoriali, con gli enti bilaterali previsti dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi di lavoro e con altri soggetti pubblici e privati, che abbiano comprovati requisiti di competenza ed esperienza, per la gestione dei servizi di cui all’art. 16, comma 2, lettere b), c), d), e), ed f). Le convenzioni sono stipulate nel rispetto degli standard di cui all’articolo 16, comma 3. I servizi erogati in regime di convenzionamento si configurano come servizi di interesse pubblico e sono rivolti a tutti i cittadini, senza discriminazioni. L’iscrizione alle liste di collocamento può essere effettuata presso i Comuni che si collegano con la Provincia preferibilmente in via telematica. Le Province, tramite i Centri per l'impiego, sono in ogni caso tenute ad accertare e certificare la condizione di disoccupato in cerca di lavoro relativa a quelle persone prive di occupazione che ne siano attivamente alla ricerca. Articolo 18 - (Sistema informativo regionale integrato per l’occupazione) Il Sistema informativo regionale integrato per l’occupazione è l'insieme ordinato dei flussi di informazione che scorre nell'ambito della rete dei soggetti e delle strutture operanti sul mercato del lavoro secondo modalità e procedimenti definiti dalla Regione ai fini dell'integrazione dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 469/1997 e nell'osservanza del Programma triennale delle politiche attive del lavoro di cui alla l.r. 52/1993. Il Sistema informativo regionale integrato per l’occupazione è organizzato mediante infrastrutture di rete, trasporto e distribuzione dei dati tali da unificare i sistemi informativi in atto. Fatte salve l’omogeneità, l’interconnessione e la fruibilità a livello nazionale del sistema informativo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 469/1997, il sistema informativo regionale integrato per l’occupazione sviluppa parti autonome del sistema dirette allo svolgimento delle attività regionali ed in raccordo con i soggetti istituzionali competenti. Il Sistema informativo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 469/1997 è parte integrante del Sistema informativo regionale integrato per l’occupazione. La realizzazione del Sistema Informativo del Lavoro da parte della Regione è disciplinata da apposita convenzione stipulata con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell’organo tecnico di cui all’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 469/1997. Nei confronti dei soggetti istituzionali il Sistema informativo regionale integrato per l’occupazione persegue le seguenti finalità: fornire supporto all'amministrazione e alla gestione operativa degli interventi pubblici in materia di politiche formative e del lavoro; fornire l'indicazione delle caratteristiche di massima dei sistemi amministrativi informatizzati onde consentire lo scambio delle informazioni; fornire i necessari elementi conoscitivi, di analisi e di valutazione in ordine alla programmazione, mettere a disposizione dei soggetti programmatori e gestori le conoscenze e le metodologie di valutazione necessarie a verificare l'efficacia e l'efficienza degli interventi svolti. Nei confronti degli utenti e degli operatori il Sistema informativo regionale integrato per l’occupazione persegue le seguenti finalità : informare sugli elementi di conoscenza del mercato del lavoro e sugli interventi pubblici in materia di politiche formative e del lavoro; fornire gli elementi utili all'accesso alle opportunità offerte in materia di occupazione; informare sulle decisioni degli organismi competenti in materia di politiche formative e del lavoro e sui relativi processi decisionali; consentire di esprimere valutazioni in merito all'efficacia degli interventi in materia di politiche formative e del lavoro; garantire l’accesso ai procedimenti amministrativi ai sensi della l. 241/1990 in materia di politiche formative e del lavoro. La Giunta reginale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, può stipulare convenzioni con le imprese di fornitura di lavoro temporaneo e con i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, per la connessione con le banche dati del Sistema informativo regionale integrato per l’occupazione. La Regione, le Province ed i Centri per l'impiego hanno l’obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il Sistema informativo regionale integrato per l’occupazione. Al fine di preservare l’omogeneità logica e tecnologica del Sistema informativo regionale integrato per l’occupazione ed al contempo consentire l’autonomia organizzativa e gestionale dei sistemi informativi provinciali e locali ad esso collegati, é istituito un organo tecnico con compiti di raccordo tra la Regione, le amministrazioni locali ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di Sistema informativo regionale integrato per l’occupazione. La composizione ed il funzionamento di tale organo tecnico sono stabiliti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale. Articolo 19 - (Attività in materia di eccedenza e disponibilità di personale) Presso la Regione è svolto l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria, nonché in quelle per la dichiarazione di mobilità del personale. La Regione può disporre che, in particolari situazioni, tale esame sia svolto presso le Province. La Regione e le Province, negli ambiti di rispettiva competenza, ai fini della riqualificazione professionale e del ricollocamento presso altre amministrazioni, provvedono alla formazione e gestione degli elenchi del personale in disponibilità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (nuove disposizioni in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59), e collaborano ai medesimi fini in ambito nazionale con il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Agenzia può svolgere funzioni di supporto tecnico relativamente agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2. TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo 20 - (Trasferimento del personale) Il personale dello Stato individuato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 469/1997, è trasferito alla Regione ed alle Province con le procedure di cui al presente articolo. La Regione, successivamente all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 469/1997, sulla base delle indicazioni delle Province e previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua le dotazioni di personale statale da assegnare alle Province e quelle da inserire nel proprio organico con provvedimenti degli Enti stessi. A tal fine la dotazione organica della Regione è contestualmente incrementata, per ciascuna qualifica funzionale e per il relativo profilo professionale, di un numero di posti pari a quello del personale trasferito. Il personale di cui ai commi 1 e 2 viene immediatamente inquadrato dai soggetti di destinazione a decorrere dal giorno successivo a quello del trasferimento dallo Stato secondo le tabelle di equiparazione che costituiscono parte integrante del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 469/1997. Al personale statale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente. I contratti a tempo determinato del personale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 469/1997, possono essere rinnovati. L’Agenzia subentra, dalla data della sua costituzione, nei contratti a tempo determinato eventualmente rinnovati dalla Regione ai sensi del comma 4. L'Agenzia , entro un anno dalla data di costituzione e comunque entro la scadenza di contratti rinnovati, nell'ambito dei posti vacanti nella propria dotazione organica bandisce concorsi pubblici per esemi per le qualifiche funzionali individuate con successivo provvedimento dalla Giunta regionale, riservati al personale ce presta servizio ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 469/1997 o che, per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio, abbia svolto attività presso la Regione con compiti di supporto alle funzioni di orientamento professionale o di osservatorio sul mercato del lavoro. Le Commissioni giudicatrici per i concorsi di cui ai commi 6 sono nominate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia. Per la composizione delle Commissioni giudicatrici si applicano le vigenti disposizioni in materia di assunzioni agli impieghi regionalii. Articolo 21 - (Norma transitoria) Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede a nominare i componenti della Commissione e del Comitato. entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede alla nomina del Direttore Generale dell’Agenzia. Entro sessanta giorni dalla definizione dei criteri di cui all'articolo 16, comma 1, le Province istituiscono i Centri per l'impiego di propria competenza. L’esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 469/1997 decorre dalla data di costituzione dei Centri per l'impiego successivamente al trasferimento dei beni e delle risorse previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo stesso. Il trasferimento dei beni, ivi incluse le risorse informatiche, nel patrimonio dell’Ente destinatario delle funzioni avviene con provvedimento dell’Ente medesimo. Articolo 22 - (Disposizioni finanziarie) Gli interventi previsti dalla presente legge sono finanziati con i trasferimenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previsti dall'articolo 7, comma 8 del decreto legislativo 469/1997. La Regione dispone l'attribuzione dei finanziamenti alle Province per l'esercizio delle funzioni attribuite secondo i criteri contenuti dal programma triennale di cui all'articolo 24. Articolo 23 - (Norma finanziaria) Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante: a.stato di previsione dell’entrata: istituzione del capitolo 1787 "Trasferimenti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per il conferimento alle Regioni e agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di mercato del lavoro ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469" - per memoria; stato di previsione della spesa: istituzione del capitolo 515 "Trasferimento alle Province di fondi per l’esercizio delle funzioni conferite in materia di mercato del lavoro ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469" - per memoria; istituzione del capitolo 4680 "Contributo all’Agenzia Liguria Lavoro per il proprio funzionamento" - per memoria; gli stanziamenti dei competenti capitoli delle rubriche 1.2.2 "Spese per il personale" e 1.2.3 "Spese di funzionamento" per il personale trasferito alla Regione e per le spese di funzionamento; lo stanziamento iscritto al capitolo 359 che assume la seguente denominazione "Spese per la realizzazione, la manutenzione l’aggiornamento del sistema informativo regionale integrato per l’occupazione e per il collegamento e la manutenzione delle banche dati" per le spese relative al sistema informativo regionale integrato per l’occupazione. Agli altri oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci. Articolo 24 - (Abrogazione e modificazione di norme) Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 52/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "2. Per quanto concerne i servizi per l'impiego, le politiche formative e del lavoro, il programma valuta la corrispondenza tra i risultati ottenuti e le esigenze del sistema economico ed indica: le priorità, gli obiettivi e le strategie nonché i settori economici e produttivi di intervento; le modalità di integrazione del sistema dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro; gli standard di erogazione dei servizi relativi alle diverse tipologie di utenza; gli standard minimi professionali del personale da destinare alle attività dei Centri per l'impiego, nonchéle caratteristiche minime delle attrezzature e delle sedi; i criteri per l'individuazione dei servizi specialistici da erogarsi presso taluni Centri per l'impiego; gli standard formativi per ogni tipo di corso e le conseguenti indicazioni di tipologia, durata e costi; le iniziative di sperimentazione e di innovazione didattica; i profili professionali connessi ai corsi per i quali è previsto il rilascio della qualifica; gli obiettivi quantitativi e qualitativi ed i criteri per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro, nonché i requisiti per l'accesso all'insegnamento nei corsi; la percentuale dei fondi da destinarsi al diritto allo studio; le attività di orientamento professionale di cui agli articoli successivi; le attività dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui agli articoli successivi; gli interventi di interesse regionale di politiche attive del lavoro." La lettera a) del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 52/1993, è sostituita dalla seguente; "a) le priorità, gli obiettivi e le strategie di intervento a livello Provinciale in materia di servizi per l'impiego, promozione occupazionale, orientamento e formazione, nonché le risorse finanziarie necessarie". In ogni disposizione normativa regionale le parole "programma triennale per le politiche attive del lavoro" e le parole "piano annuale di formazione professionale", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro", e "piano annuale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro". E’ abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge. Sono abrogati in particolare gli articoli 6, 9, il comma 2 dell'articolo 10 e l'articolo 11 della l.r. 52/1993. In ogni disposizione normativa regionale le parole "Commissione regionale per l’impiego" e sono sostituite dalle seguenti: "Commissione regionale di concertazione". In ogni disposizione normativa regionale le parole le parole "sistema regionale delle politiche attive del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro". All'articolo 6 bis della l.r. 52/1993, così come modificata dalla legge regionale 4 settembre 1997 n. 37, le parole "Comitato per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6" sono sostituite dalle parole "Commissione regionale di concertazione nonché del Comitato istituzionale regionale istituito ai sensi della legge regionale "Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro"". In fase di prima applicazione della presente legge, in attesa dell'approvazione del programma triennale di cui alla l.r.52/1993, la Regione assegna alle Province ed all’Agenzia le risorse finanziarie necessarie ed emana disposizioni, nelle materie di cui al decreto legislativo 469/1997, rivolte ad assicurare la funzionalità delle attività previste ed in particolare dei Centri per l'impiego. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla a farla osservare come legge della Regione Liguria.