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Legge 5 dicembre 1985, n. 730 - Disciplina dell'agriturismo
Art. 7
Disciplina amministrativa

I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2, che intendono svolgere attività agrituristiche, devono presentare al comune, ove ha sede l'immobile, appositadomanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che intendono praticare nell'anno scorso.
La regione stabilisce i documenti, pareri e autorizzazioni da allegare alla domanda, fra i quali in ogni caso la documentazione dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.
Fino a quando la regione non abbia disciplinato la materia, la domanda deve essere corredata, oltreché dalla documentazione di cui al precedente comma, da:
a) copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che eserciteranno l'attività;
b) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all'attività;
c) copia della concessione edilizia, ove necessaria, corredata della relativa documentazione;
d) certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6.

Art. 8
Autorizzazione comunale

Il sindaco provvede sulle domande di cui al precedente articolo 7 entro novanta giorni dalla loro presentazione.
Trascorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta.
Il sindaco, entro trenta giorni dall'accoglimento della domanda o dalla scadenza senza pronuncia del termine di cui al primo comma, rilascia un'autorizzazione che abilità allo svolgimento delle attività, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell'autorizzazione medesima.
L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.
Al provvedimento di autorizzazione si applica l'articolo 19, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111.

Art. 9
Determinazione delle tariffe

Entro il 31 luglio di ciascun anno gli interessati devono presentare al comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l'anno in corso.

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