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| Legge 5 dicembre 1985, n. 730 - Disciplina dell'agriturismo |
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Art. 3
Utilizzazione di locali per attività agrituristiche
Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione
dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti
nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.
Le regioni, nell'ambito del programma di cui al successivo art. 10, individuano i comuni nei
cui centri abitati possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici
destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attività in
un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.
Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio
esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività
agrituristiche.
Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed
architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle
zone interessate.
Art. 4
Determinazione di criteri e limitidell'attività agrituristica
Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero territorio regionale o di parti di
esso, dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività
agrituristica in funzione dell'azienda e del fondo interessati, nel rispetto di quanto
disposto dalla presente legge.
Le regioni disciplinano altresì la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di chi
all'articolo 8.
Art. 5
Norme igienico-sanitarie
I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche
sono stabiliti dalle regioni.
La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande
sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modifiche e integrazioni.
Art. 6
Elenco regionale
Le regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività
agrituristiche ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.
L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio della autorizzazione comunale di cui
all'articolo 8. L'elenco è tenuto da una commissione nominata con decreto del presidente
della giunta regionale.
L'iscrizione nell'elenco è negata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:
a) che abbiamo riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna, per uno
dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei
delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti
in leggi speciali;
b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.
Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'articolo 606 del
codice di procedura penale e l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che regolino la materia, gli interessati
richiedono alla regione un certificato provvisorio di idoneità ai fini del rilascio
dell'autorizzazione comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente comma. |
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