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Legge 5 dicembre 1985, n. 730 - Disciplina dell'agriturismo
Art. 1 - Finalità dell'intervento
Art. 2 - Definizione di attività agrituristiche
Art. 3 - Utilizzazione di locali per attività agrituristiche
Art. 4 - Determinazione di criteri e limitidell'attività agrituristica
Art. 5 - Norme igienico-sanitarie
Art. 6 - Elenco regionale
Art. 7 - Disciplina amministrativa
Art. 8 - Autorizzazione comunale
Art. 9 - Determinazione delle tariffe
Art. 10 - Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali
Art. 11 - Attività di studio e di ricerca e formazione professionale
Art. 12 - Promozione dell'offerta agrituristica
Art. 13 - Interventi degli enti locali e piani integrati di interventi straordinari
Art. 14 - Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all'agriturismo
Art. 15 - Regioni a statuto speciale e province autonome

Art. 1
Finalità dell'intervento

L'agricoltura, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della CEE e con il piano agricolo nazionale, con i piani agricoli regionali e con i piani di sviluppo regionali, viene sostenuta anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, a meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, a sviluppare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra la città e la campagna.

Art. 2
Definizione di attività agrituristiche

Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.
Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

Rientrano fra tali attività:
a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

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