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| Legge 6 agosto 1996, n° 33 |
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Per attività agrituristiche si intende:
- le attività di ricezione e di ospitalità esercitate esclusivamente dagli imprenditori
agricoli singoli ed associati, attraverso lutilizzazione della propria azienda in
rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo,
di silvicoltura e di allevamento del bestiame che devono, comunque, rimanere principali.
Rientrano nellesercizio dellagriturismo le seguenti attività: a) dare ospitalità
per soggiorno in appositi locali aziendali a ciò adibiti e in spazi aperti destinati alla
sosta dei campeggiatori per un massimo di 24 ospiti al giorno; b) somministrare per la
consumazione sul posto, anche a persone non ospitate in azienda, pasti e bevande ricavati in
misura superiore al 50% in termini di valore riferito al mercato locale, da prodotti
aziendali, ivi compresi alcolici e super alcolici che siano tipici dellambito regionale,
per un massimo di 52 coperti a pasto; c) organizzare, congiuntamente ad almeno una delle
attività di cui alle lettere a) e b), attività culturali, sportive e ricreative legate alla
attività agricola, alle tradizioni gastronomiche locali, alla fruizione dei beni ambientali e
naturali;
Chi può presentare i progetti:
gli imprenditori agricoli iscritti nellelenco dei soggetti abilitati ed autorizzati
allesercizio dellagriturismo, suddiviso in sezioni provinciali tenuto dalle
commissioni provinciali;
Spese ammissibili:
miglioramenti fondiari ad uso agrituristico; acquisto di arredi ed attrezzature per i locali
ad utilizzo agrituristico, compresi quelli destinati alla lavorazione, trasformazione ,
conservazione , confezionamento e vendita dei prodotti aziendali; installazione di impianti
elettrici, termici, telefonici, idraulici per i locali ad utilizzo agrituristico; spese
relative allatto trascritto presso le conservatorie dei registri immobiliari, che
contenga limpegno al mantenimento della destinazione agrituristica degli immobili
finanziati per la durata di 10 anni.
Riferimenti legislativi:
B.U.R.del 28 agosto 1996,n. 17 Parte 1 |
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